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Licenza DJ Online: tutte le novità per il 2022

Semplificazioni e cambiamenti che guardano al futuro, andando incontro alle esigenze di ogni tipo di dj

La SIAE ha pubblicato, in data 18 gennaio 2022, il comunicato che informa delle ultime revisioni apportate alla licenza DJ Online, frutto del costante confronto con A-DJ e le altre associazioni del settore. La SIAE ha rivisto e semplificato la licenza destinata ai DJ, che nell’ambito della propria attività professionale devono trasferire la musica tutelata dal diritto d’autore da cd, vinili e altri supporti originali (analogici e/o digitali) su memorie fisse o mobili al fine di eseguirla in pubblico. Si tratta delle cosiddette “copie lavoro”, che SIAE autorizza per conto degli autori e degli editori alla stessa associati.

Le principali novità per l’anno 2022 sono l’introduzione di un’unica fascia di compenso per diritto d’autore pari a € 199 + IVA. Scompaiono, quindi, le diverse tariffe – da 200 a 600 euro – legate al numero di copie lavoro richieste, e si estende la licenza indiscriminatamente a tutte le opere del repertorio SIAE.

Si risolve così il problema, più volte sollevato, della compilazione del c.d. attestato di licenza, per cui i DJ, ad ogni rinnovo, erano tenuti ad indicare le informazioni (crediti) di tutti i brani oggetto di copia lavoro. Rimane dubbia la duplicazione dell’obbligo di pagamento del compenso per copia lavoro sulla riproduzione di uno stesso brano, al momento del rinnovo annuale della licenza, se esso era ancora parte del repertorio suonato in pubblico dal DJ.

Al momento della conclusione del contratto, la SIAE genererà un attestato di licenza generico (pertanto non più dettagliato) che comprova l’adesione alla licenza DJ Online.

È bene chiarire, infine, che la licenza è richiesta per l’utilizzo in pubblico di riproduzioni di opere musicali e non per l’uso di supporti digitali e/o analogici originali.

La licenza potrà essere richiesta online o presso uno degli Uffici SIAE presenti in tutta Italia e con le stesse modalità potranno essere regolarizzati anche i diritti connessi di competenza di SCF, spettanti ai produttori discografici e agli artisti interpreti.
È confermata, inoltre, la possibile ulteriore riduzione del compenso dovuto, sulla base di quanto effettivamente pagato dai singoli DJ nel 2021 e coerentemente con le riduzioni già applicate a causa del Covid (riduzione del 25% delle tariffe per l’anno 2020 e riduzione del 50% delle tariffe per il 2021).

Per il futuro, si auspica di poter raggiungere ulteriori traguardi e maggiore semplificazione, grazie anche ad un riavviato dialogo tra SIAE e le rappresentanze di settore, e che questa rinnovata licenza sia di buon auspicio per una ripartenza veloce (e in sicurezza) di tutto il settore.

Ho, inoltre, sollecitato la SIAE a ricostituire il tavolo di lavoro con le associazioni al fine di un confronto costante sulle nuove esigenze che nascono dall’evoluzione tecnologica, ricordando che l’assetto della presente licenza, sollecitata da A-DJ a partire dagli anni 2000, e poi concretizzatasi nella prima licenza sperimentale del 2008, ad oggi necessita di un aggiornamento per ciò che concerne l’esecuzione di musica in streaming  senza necessità di riproduzione dei brani e per le future performance nel metaverso.

Ho rilevato che nel nuovo testo di licenza non compare più la specifica che l’ambito di applicazione della stessa è per le sole copie lavoro, escludendo quindi la esigibilità della stessa per uso di supporti originali fisici muniti di contrassegno SIAE o digitali corredati da idonea documentazione. La SIAE mi ha risposto che, nel procedere alla massima semplificazione del testo delle condizioni di licenza, si è ritenuto opportuno delinearne l’oggetto senza però elencare tutto ciò che potrebbe restarne escluso. Quindi, come in precedenza, anche in futuro la licenza autorizza la “… riproduzione… di opere musicali… mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di registrazioni di composizioni musicali lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, purché lecitamente acquisite dal titolare della licenza”. In altre parole, la licenza autorizza la creazione di “copie lavoro”, come definite anche in precedenza, senza alcuna variazione rispetto al passato.

 

 

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