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Il 16 marzo scorso Meta ha rimosso da Facebook e Instagram il repertorio musicale amministrato da SIAE in mancanza di un accordo per il rinnovo della licenza (scaduta nel dicembre 2022). Una notizia che ha fatto scalpore nel mondo della musica e dei creator. Notizia di oggi (21 aprile) è invece quella dell’accordo trovato tra la società americana di social media e quella che si occupa di diritto d’autore nel nostro Paese. A quanto pare, la musica tornerà moto presto sui social. Ma vale la pena fare un passo indietro e rivedere passo per passo le complesse dinamiche di questa vicenda.
Ai sensi dell’art. 17 della Direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva CDSM), il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve compiere “i massimi sforzi” per ottenere una licenza dai titolari dei diritti al fine di poter utilizzare contenuti tutelati dal diritto d’autore e, qualora questo non avvenga, è tenuto a rimuovere i contenuti non coperti dalla licenza stessa.
Il 30 marzo scorso le Commissioni riunite Cultura e Trasporti hanno tenuto delle audizioni informali di SIAE, Meta e Soundreef per discutere la situazione e il suo enorme impatto sul mercato discografico italiano. Inoltre, il sottosegretario di Stato del Ministero della cultura, Lucia Borgonzoni, ha convocato SIAE e Meta il 6 aprile per riaprire i negoziati.

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SIAE ha riferito di non aver accettato il canone forfettario proposto da Meta perchè, oltre ad essere eccessivamente basso, sarebbe stato individuato unilateralmente da Meta senza che quest’ultima fornisse alcuna informazione utile al calcolo dei compensi dovuti ai titolari dei diritti. Infine, il 5 aprile scorso l’Antitrust ha annunciato di aver avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per accertare l’eventuale abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae che Meta avrebbe posto in essere sfruttando lo squilibrio contrattuale a suo favore ed interrompendo le trattative per il rinnovo della licenza senza fornire le informazioni necessarie per valutare l’equità dell’offerta.
La rimozione dei contenuti da parte di Meta ha creato sconpiglio nel settore, colpendo profondamente non solo gli autori, i compositori e gli editori musicali italiani, ma anche i produttori fonografici, gli artisti, le società di gestione collettiva nazionali ed estere, nonché i creatori di contenuti e gli utenti in generale.
I contenuti presenti sulla piattaforma, però, sono piuttosto variegati e, in ogni caso, l’effetto del mancato accordo tra Siae e Meta non dovrebbe comportare l’eliminazione di:
-opere di associati o mandanti SIAE che hanno esercitato la limitazione del mandato per i diritti digitali (optando per la gestione individuale o per farsi rappresentare da altra società di gestione collettiva);
– repertorio estero utilizzato in Italia sulla base di accordi reciproci (dove Siae funge solo da intermediario per le società di gestione collettiva estere);
– contenuti realizzati in collaborazione tra associati/mandanti Siae e associati di altre società di gestione collettiva italiane o estere;
– contenuti audio che non costituiscono opere musicali;
-contenuti rilasciati dal titolare dei diritti con licenza Creative Commons Non Commerciale a scopo promozionale;
-contenuti in pubblico dominio;
-contenuti il cui utilizzo è consentito da un’eccezione al diritto d’autore.
È evidente, però, che l’algoritmo a cui è stata affidata l’individuazione dei contenuti da rimuovere, non è stato ancora addestrato correttamente per identificare e salvaguardare i contenuti che gli utenti hanno il diritto di caricare sulle piattaforme. Inoltre, la rimozione presenta dei profili dubbi anche in relazione alla sua effettività e completezza. Ad esempio, il repertorio di SIAE non è disponibile per gli utenti italiani, ma lo è per gli utenti stranieri; e in alcuni casi, sono stati rimossi brani eseguiti da artisti italiani ma la cui opera non faceva parte del repertorio amministrato da SIAE.
Affinchè Meta non sia ritenuta responsabile dovrà dimostrare di aver compiuto massimi sforzi per ottenere una licenza che preveda un compenso equo e proporzionale al valore dei contenuti utilizzati nel servizio fornito dalla piattaforma stessa e uguali sforzi nel rimuovere i contenuti in caso di non raggiungimento dell’accordo. Un aspetto peculiare riguarda il fatto che Meta abbia iniziato a rimuovere il repertorio SIAE senza aver ricevuto informazioni pertinenti da quest’ultima al fine di individuare i contenuti non coinvolti dall’obbligo di rimozione.
Peraltro, SIAE stessa ha comunicato di essere la prima società di collecting a trovarsi nella condizione di dover rinnovare la licenza con Meta a seguito dell’implementazione della direttiva CDSM. Questo precedente, quindi, potrebbe essere utile per comprendere meglio la portata e l’applicazione dell’art. 17 della Direttiva CDSM, con attenzione al procedimento autorizzativo che le parti devono affrontare in buona fede, e potrebbe fungere da caso pilota per le altre società di collecting europee che dovranno rinnovare la propria licenza con Meta nel prossimo futuro.
A quanto sembra, tutto si sta risolvendo. Ma siami sicuri che tutto andrà bene? Staremo a vedere: la situazione appare più che mai complessa, sfaccettata e tutt’altro che lineare.
21.04.2023