• DOMENICA 04 GIUGNO 2023
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Tutto oro gli NFT? Cosa rappresentanto gli NFT nel mondo dell’arte

Tutti i dettagli tecnici e giuridici dei codici più chiacchierati al mondo

Foto: Marco Verch

Un NFT (acronimo di “Non Fungible Token”) è un certificato digitale – creato su una rete blockchain o altra tecnologia basata su registri digitali distribuiti (DLT) – che contiene informazioni uniche, non alterabili e non intercambiabili e capaci di identificare, in modo univoco, un oggetto digitale o un diritto relativo ad un bene o un servizio unitamente al soggetto che ne è il titolare. Ciò consente la creazione di valore in settori economici rilevanti (quali l’arte, la moda, l’entertainment & media, la proprietà intellettuale, i tweet, e reel, i meme, la musica, le immagini fisse e in movimento, gli oggetti da collezione, le carte collezionabili, gli oggetti virtuali di videogiochi, e anche i beni immobili).

Molti ritengono che gli NFT rappresentino l’architrave per la circolazione dei beni nel Metaverso e ne sfruttano già da ora le potenzialità per stringere un maggiore legame con il proprio network e crearne così un valore.

Il termine NFT è diventato popolare al momento della creazione sulla blockchain Ethereum dei Cryptokitties, ossia la rappresentazione grafica dei codici di programmazione della blockchain. Ogni gattino era registrato come codice collezionabile, era visibile come un insieme di immagini pixellate e vendibile come NFT.

Gli NFT sono, quindi, file digitali con un’identità unica verificata su una rete blockchain. Gli NFT, infatti, sono una delle funzionalità delle tecnologie “blockchain” di ultima generazione che si adatta alle esigenze del diritto d’autore/copyright volte a certificare e gestire le informazioni sul regime dei diritti, raccogliere i proventi e distibuirli tra gli aventi diritto.

Chiunque intenda creare un NFT da un’opera altrui, già esistente (sia analogica, sia digitale) deve assicurarsi di avere ottenuto il permesso dal titolare dei diritti per farlo legittimamente. La legge sul diritto d’autore riconosce, infatti, a quest’ultimo una rosa di diritti patrimoniali, cedibili ai terzi e volti a garantire una remunerazione attraverso lo sfruttamento economico dell’opera, così come un ventaglio di diritti morali, incedibili (almeno per ciò che riguarda la nostra legge) che tutelano la personalità dell’autore e lo stretto legame che egli ha con la sua creazione.

Tali diritti sono esclusivi. I diritti patrimoniali possono essere esercitati da terzi lecitamente solo in presenza di una preventiva autorizzazione da parte del titolare. L’autore può decidere di cedere o concedere l’utilizzo di tali diritti, gratuitamente o a fronte di un pagamento. I diritti patrimoniali comprendono il diritto di: pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire, tradurre, elaborare, modificare, dare in prestito o in noleggio l’opera.

Per la stessa ragione per cui è necessario avere il consenso degli aventi diritto per modificare e riprodurre l’opera di qualcun altro, il creatore di un NFT di un’opera altrui ha bisogno del permesso preventivo del titolare dei diritti per crearne un NFT.

Dal punto di vista dell’acquirente, è bene precisare che comprare un NFT non significa acquistare anche il bene ad esso associato (per esempio l’opera artistica digitale sottostante), ma solo un file digitale unico, che identifica l’opera ad esso collegata. Allo stesso modo, quando si acquista un disco o un file digitale di un’opera musicale, si possiede quella determinata copia ma non anche i diritti sull’opera.

Va precisato che un NFT non ha un valore intrinseco, ma vale quanto un soggetto è disposto a pagare per acquistarlo. Tale valutazione dipende, quindi, da molteplici variabili come, ad esempio, la qualità dell’opera, la notorietà dell’artista, la genialità dell’idea, l’attività di comunicazione/promozione del progetto.

Per creare lecitamente un NFT di un’opera già esistente è necessario innanzitutto determinare chi abbia il diritto di rilasciare l’autorizzazione in tal senso. Ad esempio, nel caso di un’opera musicale è necessario verificare i contratti intercorsi tra il titolare originario, l’autore e/o l’editore musicale. Se l’opera musicale, poi, è stata riprodotta in un master, saranno coinvolti anche i diritti del produttore fonografico, che avrà acquisito a sua volta i diritti sull’interpretazione e/o esecuzione dall’artista.

Sempre nel campo delle opere musicali, se si è ottenuta l’autorizzazione per l’utilizzo di un sample in una composizione musicale, bisognerà verificare se vi sono ostacoli all’utilizzo dello stesso per la creazione di un NFT. Di solito i contratti discografici, limitano le forme di utilizzo consentite, anche in considerazione del principio dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica ma, più nel dettaglio, sono spesso previste clausole che circoscrivono le forme di riproduzione a specifiche aree e/o a periodi di tempo. Sarà, inoltre, necessario anche verificare se debbano essere autorizzati altri diritti coinvolti nella creazione di NFT, quali, ad esempio, quelli a protezione dell’immagine, dei dati personali e dei segni distintivi.

Il successo di un NFT, come già specificato, non ha un valore a sè. Esso dipende solo da quanto un soggetto è disposto a pagare per acquistarlo e dal realizzarsi o meno di una serie di variabili riferibili al progetto specifico, essendo multiforme l’area e la metodologia di applicazione degli NFT al mondo dell’arte. Ma non è tutto! Il valore di un NFT può essere direttamente condizionato anche dal suo creatore, potendo quest’ultimo procedere ad un’apposita procedura digitale c.d. burning per l’autodistruzione di NFT offerti sul mercato in numero eccedente la domanda. Con particolare riguardo al campo delle opere musicali, non si sono registrati sinora progetti di NFT che abbiano davvero rappresentato un successo per il mercato.

                           

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